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Costituzione degli Stati Uniti/Art.1

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Articolo I

Sez. 1. Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.

Sez. 2. La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo dello Stato.

Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene eletto.

I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila, ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre.

Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per colmare tali posti vacanti.

La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.

Sez. 3. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.

Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].

Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene eletto.

Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di voti.

Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti.

Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti.

Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune.

Sez. 4. I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei Senatori.

Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo che non stabilisca con legge un giorno diverso.

Sez. 5. Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.

Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere uno dei suoi membri.

Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.

Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere sederanno.

Sez. 6. Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo.

Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.

Sez. 7. Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà legge.

Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.

Sez. 8. Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti;

  • Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;
  • Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;
  • Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;
  • Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure;
  • Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
  • Di stabilire Uffici postali e Linee postali;
  • Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte;
  • Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;
  • Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle Genti;
  • Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare;
  • Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;
  • Di creare e mantenere una marina militare;
  • Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare;
  • Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni;
  • Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso;
  • Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e
  • Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.

Sez. 9. L'immigrazione o l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell'anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.

Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.

Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].

Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI emendamento].

Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno degli Stati.

Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro Stato.

Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato.

Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.

Sez. 10. Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.


Costituzione degli Stati Uniti

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