Costituzione degli Stati Uniti/XX emendamento
XX Emendamento
Sezione 1. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei Rappresentanti a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali mandati avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i mandati dei loro successori avranno inizio in quel momento.
Sezione 2. Il Congresso si riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno, e tale riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che esso non abbia stabilito per legge un giorno diverso.
Sezione 3. Se, nel momento fissato per l'inizio del mandato del Presidente, il Presidente eletto sarà deceduto, il Vice Presidente eletto diventerà Presidente. Se non sarà stato scelto un Presidente prima del momento fissato per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto mancherà di avere le qualifiche abilitanti, allora il Vice Presidente eletto agirà come Presidente finché un Presidente non avrà tali qualifiche; e il Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né un Presidente eletto né un Vice Presidente eletto risulteranno in possesso delle qualifiche abilitanti, indicando chi in tal caso agirà come Presidente, o il modo con cui dovrà scegliersi chi dovrà agire come tale, e questa persona opererà in conformità finché un Presidente o Vice Presidente avrà tali qualifiche.
Sezione 4. Il Congresso può con legge provvedere per l'ipotesi della morte di alcuna delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può scegliere un Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad essa devoluto, e per l'ipotesi della morte di alcuna delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.
Sezione 5. Le Sezioni 1 e 2 avranno efficacia dal 15 di ottobre successivo alla ratifica di questo articolo.
Sezione 6. Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato loro sottoposto.
Costituzione degli Stati Uniti