Costituzione della Repubblica Italiana/Art.108
prec - succArticolo 108
108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana