Costituzione della Repubblica Italiana/Art.113
prec - succArticolo 113
113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione č sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non puĆ² essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana