Costituzione della Repubblica Italiana/Art.116
prec - succArticolo 116 della Costituzione Italiana
116. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Note
Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
Gli statuti speciali sono stati adottati
- per la Sicilia: con regio decreto legislativo n.455 del 15 maggio 1946, e legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948
- per la Sardegna: con l.cost n.3 del 26 febbraio 1948
- per il Trentino-Alto Adige: con l.cost n.5 del 26 febbraio 1948 e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica n.670 del 31 agosto 1972
- per il Friuli-Venezia Giulia: con l.cost n.1 del 31 gennaio 1963
- per la Valle d'Aosta: con l.cost n.4 del 26 febbraio 1948
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta»
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana