Costituzione della Repubblica Italiana/Art.137
prec - succArticolo 137
137. - Una legge costituzionale * stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilitĂ dei giudizi di legittimitĂ costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non č ammessa alcuna impugnazione.
Note
* Le leggi a cui si fa riferimento sono:
- legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1948;
- legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953, successivamente modificate con la legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 294 del 25 novembre 1967.
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