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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.137

prec - succ

Articolo 137

137. - Una legge costituzionale * stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilitĂ  dei giudizi di legittimitĂ  costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non č ammessa alcuna impugnazione.

Note

* Le leggi a cui si fa riferimento sono:


Costituzione della Repubblica Italiana

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