Costituzione della Repubblica Italiana/Art.34
prec - succArticolo 34
34. - La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Vedi anche:
- Pubblica istruzione