Costituzione della Repubblica Italiana/Art.41
prec - succArticolo 41
41. - L'iniziativa economica privata č libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilitĂ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertĂ , alla dignitĂ umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchĂ© l'attivitĂ economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana