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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.68

prec - succ

Articolo 68

68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Note

Articolo modificato con la legge costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica all’articolo 68 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993

Vedi anche

  • Immunità parlamentare
  • Tangentopoli
  • Mani pulite

Costituzione della Repubblica Italiana

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