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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.79

prec - succ

Articolo 79

79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Note

* Articolo modificato con la legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto», Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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