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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.96

prec - succ

Articolo 96

96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Note

Articolo modificato con la legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989


Costituzione della Repubblica Italiana

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