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Costituzione della Repubblica Italiana/dtf VI

prec - succ

Disposizioni Transitorie e Finali - VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo
111.


Costituzione della Repubblica Italiana

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