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Costituzione della Repubblica Italiana/dtf XI

prec - succ

Disposizioni Transitorie e Finali - XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Note

L'articolo unico della legge costituzionale del 18 marzo 1958, n. 1, sancisce che:

''«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963»


Costituzione della Repubblica Italiana

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