Costituzione della Repubblica Italiana/dtf XIV
prec - succDisposizioni Transitorie e Finali - XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. 
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. 
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Costituzione della Repubblica Italiana