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Regolamento del Senato/Art.109

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Articolo 109*

Annunci e dichiarazioni di voto

  1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se č favorevole o contrario oppure se si astiene.
  2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltĂ , prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non piů di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltĂ  č riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purchč il loro numero sia inferiore alla metĂ  di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

* Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988


Regolamento del Senato

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