Regolamento del Senato/Art.33
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PubblicitĂ dei lavori delle Commissioni
- Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonchč, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
- Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
- Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
- Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
- Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicitĂ dei lavori č assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
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