Regolamento del Senato/Art.39
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Procedura per la espressione dei pareri
- La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
- Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
- Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità , il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
- La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
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