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Regolamento del Senato/Art.53

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Articolo 53*

Programma dei lavori

  1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
  2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchč all'attivitĂ  delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attivitĂ  dell'Assemblea; una settimana č destinata all'attivitĂ  dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.
  3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed č sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma č redatto tenendo conto delle prioritĂ  indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonchĂ© da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.
  4. Il programma, se approvato all'unanimitĂ , diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non piů di dieci minuti.
  5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
  6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalitĂ  ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attivitĂ  dell'Assemblea.
  7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

* Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999
Regolamento del Senato

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