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Regolamento del Senato/Art.6

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Articolo 6

Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

  1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.
  2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Regolamento del Senato

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