Regolamento del Senato/Art.64
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Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza
- Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.
- Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.
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