Regolamento del Senato/Art.74
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Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali
- Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
- Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità , nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.
- Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E' consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
- I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.
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