Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento del Senato/Art.89

< Precedente | Successivo >

Articolo 89*

Durata degli interventi

  1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
  2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
  3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
  4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

* Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988


Regolamento del Senato

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |