Regolamento della Camera dei Deputati/Art.12
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- Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
- L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.
- L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
- a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
- b) l'amministrazione e la contabilità interna;
- c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
- d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
- e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
- f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.
- L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
- Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
- L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.
- L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
- L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
Regolamento della Camera dei Deputati