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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.135-bis

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Articolo 135-bis*

  1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
  3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
  5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
  6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139 e 139-bis.
  7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

* Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997


Regolamento della Camera dei Deputati

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