Regolamento della Camera dei Deputati/Art.20
< Precedente | Successivo >Articolo 20
- Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di Presidenza composto di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
- Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità , il più anziano per età .
- Per la nomina, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.
- Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
- Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
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