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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.25

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Articolo 25*

  1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalitĂ  e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo č informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
  2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
  3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
  4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
  5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
  6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o piů argomenti in conformitĂ  ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o piů Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dĂ  notizia all'Assemblea.

* Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997


Regolamento della Camera dei Deputati

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