Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento della Camera dei Deputati/Art.26

< Precedente | Successivo >

Articolo 26

  1. Il Presidente della Camera o il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi č opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non pių di dieci minuti ciascuno.
  2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.


Regolamento della Camera dei Deputati

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |