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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.34

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Articolo 34

  1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
  2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.
  3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.


Regolamento della Camera dei Deputati

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