Regolamento della Camera dei Deputati/Art.50
< Precedente | Successivo >Articolo 50
- Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non pių di dieci minuti.
- Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.
- Iniziata la votazione, non č pių concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Regolamento della Camera dei Deputati