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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.55

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Articolo 55*

  1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
  2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

* Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.


Regolamento della Camera dei Deputati

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