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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.71

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Articolo 71

  1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.
  2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.


Regolamento della Camera dei Deputati

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