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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.81

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Articolo 81*

  1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
  2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

* Articolo modificato il 24 settembre 1997.


Regolamento della Camera dei Deputati

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