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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.93

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Articolo 93*

  1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'[[Regolamento della Camera dei Deputati/Art.73|articolo 73].
  2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.
  3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge č rimesso all'Assemblea.
    3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.
  4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o, su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'art. 72.

* Articolo modificato il 23 luglio 1987


Regolamento della Camera dei Deputati

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