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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.99

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Articolo 99

  1. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.
  2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
  3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.
  4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.


Regolamento della Camera dei Deputati

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