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CITES

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) è la convenzione firmata a Washington (USA), che controlla il commercio internazionale di fauna e flora in pericolo di estinzione.

È nata per permettere il controllo del commercio di animali e piante (vivi, morti, parte di essi o prodotti da essi derivati), poichè lo sfruttamento commerciale č la prima causa di estinzione di una specie, immediatamente seguita dalla distruzione del proprio habitat naturale.
È compresa nelle attivitĂ  ONU per l'Ambiente (UNEP), in Italia entrò in vigore nel 1980.
Attualmente aderiscono alla CITES 130 stati.

L’attuazione della convenzione è carico dei singoli stati partecipanti, in Italia ai Ministeri dell’Ambiente, delle Finanze e Commercio con l'Estero, e delle Politiche Agricole. Il Servizio CITES italiano (facente parte del Corpo Forestale dello Stato) č strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale (Roma) con 40 Uffici periferici.

Il Centro di Coordinamento assiste e coordina le attivitĂ  degli Uffici periferici, emana direttive, tiene i rapporti con Enti e Organismi Internazionali.

Gli Uffici periferici sono suddivisi in

  • 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (SCC) (rilascio certificati, accertamento infrazioni, controllo territoriale)
  • 16 Nuclei Operativi Cites (NOC) presso le Dogane (verifica merceologica, controllo documentale, verifica della movimentazione commerciale, accertamento di illeciti).

Le specie protette sono iscritte in liste che vengono periodicamente aggiornate. Ogni specie elencata nelle liste è detta specimen.

La lista delle specie è suddivisa in tre sottoliste:

  • Appendice I – Specie protette, ogni commercio è proibito, l’utilizzazione puo essere concessa solo in circostanze eccezionali.
  • Appendice II – Specie soggette a controllo, il loro commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza (il commercio di specimen deve essere autorizzato con certificati CITES).
  • Appendice III – Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri, nell'appendice deve comparire il nome della nazione che ne richiede il controllo (il commercio di specimen deve essere autorizzato con certificati CITES); lo scopo č quello di aiutare nazioni che stanno proteggendo particolari endemismi.

La convenzione CITES non esclude che alcuni stati possano prevedere misure di protezione ancor più restrittive e rigorose, rispetto a quanto previsto dalla convenzione stessa.
| www.corpoforestale.it/cites - Servizi CITES presso il Corpo Forestale dello Stato (Italia).


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