Classificazione climatica
La Classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, tabella A e successive mod. e integrazioni: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.In poche parole gli oltre 8.000 comuni sono stati suddivisi in sei zone climatiche, per mezzo della tabella A allegata al Decreto. Sono stati forniti inoltre, per ciascun comune, le indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime.
Tabella delle zone climatiche |
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Periodo di accensione |
Orario consentito |
A | 1 dicembre - 15 marzo | 6 ore giornaliere |
B | 1 dicembre - 31 marzo | 8 ore giornaliere |
C | 15 novembre - 31 marzo | 10 ore giornaliere |
D | 1 novembre - 15 aprile | 12 ore giornaliere |
E | 15 ottobre - 15 aprile | 14 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |