Costituzione della Repubblica Italiana/Art.10
prec - succArticolo 10
10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per motivi politici.*
Note
* Vedi la legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1, articolo unico:
''"L'ultimo comma del decimo articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana