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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.26

prec - succ

Articolo 26

26. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.*

Note

* Vedi la legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1, articolo unico: ''"L'ultimo comma del decimo articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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