Costituzione della Repubblica Italiana/Art.26
prec - succArticolo 26
26. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.*
Note
* Vedi la legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1, articolo unico:
''"L'ultimo comma del decimo articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana