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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.27

prec - succ

Articolo 27

27. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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