Costituzione della Repubblica Italiana/Art.27
prec - succArticolo 27
27. - La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana