Costituzione della Repubblica Italiana/Art.105
prec - succArticolo 105
105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana