Costituzione della Repubblica Italiana/Art.106
prec - succArticolo 106
106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari d'universitĂ in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana