Costituzione della Repubblica Italiana/Art.14
prec - succArticolo 14
14. - Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana