Costituzione della Repubblica Italiana/Art.15
prec - succArticolo 15
15. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana