Costituzione della Repubblica Italiana/Art.20
prec - succArticolo 20
20. - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana