Costituzione della Repubblica Italiana/Art.19
prec - succArticolo 19
19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana