Costituzione della Repubblica Italiana/Art.18
prec - succArticolo 18
18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana