Costituzione della Repubblica Italiana/Art.30
prec - succArticolo 30
30. - E' dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Costituzione della Repubblica Italiana