Costituzione della Repubblica Italiana/Art.31
prec - succArticolo 31
31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità , l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana