Costituzione della Repubblica Italiana/Art.44
prec - succArticolo 44
44. - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana