Costituzione della Repubblica Italiana/Art.45
prec - succArticolo 45
45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità .La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Costituzione della Repubblica Italiana